Info pedaggio
Questo servizio è attivo solo per i transiti effettuati fino al 30 novembre 2024. Dal primo di dicembre 2024 la tratta autostradale A21 è gestita da ITP
Il pedaggio autostradale è l’importo che l’utente è tenuto a pagare per l’uso dell’autostrada.
I proventi dei pedaggi sono destinati al recupero degli investimenti già effettuati o da effettuare, a sostenere le spese di ammodernamento, innovazione, gestione e manutenzione della rete e a recuperare il prezzo pagato in caso di procedure di vendita o privatizzazione.
Il calcolo del pedaggio viene elaborato considerando una percorrenza priva di attraversamento di barriere intermedie.
Il calcolo e le modalità di pagamento del pedaggio
Il pedaggio autostradale è determinato dal prodotto dei chilometri relativi ad ogni percorrenza per la tariffa di competenza della Concessionaria, a cui si aggiungono le maggiorazioni ed imposte previste dalla normativa vigente. L’importo definitivo del pedaggio subisce un arrotondamento unico ai dieci centesimi di euro (DIM n. 10440/28/133 del 12.01.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze). L’arrotondamento è applicato in maniera automatica senza alcuna discrezionalità da parte della Concessionaria.
La tariffa unitaria è commisurata alle caratteristiche della infrastruttura (pianura o montagna) e al tipo di veicolo utilizzato secondo il sistema di classificazione attualmente in uso, denominato assi-sagoma.
Annualmente la tariffa viene adeguata secondo la formula revisionale vigente, tramite Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze come stabilito nella Convenzione Unica tra Concessionaria ed Ente Concedente.
Per il pagamento del pedaggio è possibile scegliere sistemi dinamici di Telepedaggio oppure utilizzare le tessere Viacard di Conto Corrente, le carte di credito convenzionate o le carte Bancomat aderenti al circuito FastPay.
ESENZIONE PEDAGGIO
Esenti a norma di legge
Ai sensi dell’art. 373 del D.P.R. del 16.12.1992, n.495 comma 2 e successive modifiche, sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) I veicoli della Polizia di Stato targati “Polizia” e dell’ A.N.A.S. muniti di segni contraddistintivi;
b) I veicoli dell’Arma dei Carabinieri con targa “CC” muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all’Arma dei Carabinieri;
c) I veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici;
d) I veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
e) I veicoli con targa G.d.F
f) I veicoli con targa C.F.S.
g) I veicoli con targa POLIZIA PENITENZIARIA
h) I veicoli delle forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell’espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;
i) I veicoli delle Forze Armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell’ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso alle popolazioni colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;
j) I veicoli dei funzionari del Ministro dell’Interno, dell’A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell’ Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale”
Sono esentati dal pagamento del pedaggio anche i veicoli targati CP (Capitaneria di Porto) e i mezzi di soccorso meccanico autorizzati all’intervento dal nostro Centro Operativo.
Associazioni di volontariato
Ai sensi dell’art. 373 del D.P.R. del 16.12.1992 i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell’espletamento del relativo specifico servizio e muniti di contrassegno conforme, che dovrà essere esposto in modo visibile nella parte anteriore del veicolo, sono esentati dal pagamento del pedaggio.
Si evidenzia altresì affinché sussista il diritto all’esenzione, la necessità che si verifichino contestualmente al transito tutte le seguenti condizioni:
- Il veicolo deve essere immatricolato a nome di associazioni di volontariato o di organismi similari non aventi scopo di lucro
- Il veicolo deve essere adibito al soccorso
- Il veicolo deve essere impegnato nell’espletamento del relativo servizio specifico
- Il veicolo deve essere provvisto dell’apposito contrassegno
La circolare del Ministero Lavori Pubblici del 05.08.1997, n. 3973, la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.09.2014, n. 378, nonché la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Struttura di Vigilanza sulle concessionarie autostradali del 02.10.2014, prot. n. 8758 hanno illustrato i termini e le modalità per la concreta applicabilità della citata previsione normativa, prevedendo che l’esenzione in favore delle Associazioni di volontariato opera esclusivamente per il soccorso/trasporto in emergenza, nonché per il trasporto malati non in emergenza a titolo gratuito.
Alla presenza di queste condizioni, le associazioni di volontariato possono scegliere di definire il transito tramite apparato di telepedaggio (a) o in altra modalità (b).
(a) L’intera operazione verrà eseguita mediante l’apposita piattaforma web gestita dalle Società Telepass e Autostrade per l’Italia, facendo riferimento a quanto espresso nel Protocollo d’Intesa sulla materia tra tutte le Concessionarie.
(b) Il personale d’esazione è tenuto a chiedere il pagamento del pedaggio e, qualora non corrisposto, dovrà essere emesso un normale rapporto di mancato pagamento. L’associazione di volontariato, se ritiene che il transito è esente, dovrà chiedere alla Concessionaria emettitrice, l’annullamento dichiarando, sotto la propria responsabilità la sussistenza di tutti i requisiti sopra riportati. Precisiamo che il rapporto di mancato pagamento sarà emesso anche nel caso in cui l’ambulanza transita senza fermata al casello.
MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO
Durante le operazioni di pagamento si può incorrere in alcuni inconvenienti che alterano la normale procedura di esazione. Se il problema si presenta in una porta gestita dall’esattore, egli vi saprà indicare la miglior soluzione.
Se invece il problema si presenta in una porta automatica/telepedaggio, si raccomanda di non scendere dal veicolo e di non retrocedere dalla pista, ma di premere il pulsante “richiesta di intervento”, comunicando con il personale preposto tramite interfono. Ritirate lo scontrino dalla bocchetta e leggete il fronte del medesimo. La lettera ‘R’ riportata sotto la voce MODALITA’ PAGAMENTO, indica che il pedaggio non è stato corrisposto.
Il pedaggio può essere saldato entro 15 giorni dalla data del transito. Qualora il pagamento venisse effettuato oltre il termine indicato, l’importo dovrà essere maggiorato di € 2,58 per spese di riscossione.
Se il transito avviene in una pista di telepedaggio, premere il pulsante “richiesta intervento”. Se non si dispone dell’apparato di telepedaggio, successivamente al transito, occorrerà recarsi presso un Centro Servizi – Punto Blu S.A.T.A.P. S.p.A. per regolarizzare il pedaggio. Qualora il rapporto di mancato pagamento fosse emesso per cause non imputabili all’utente, al pedaggio dovuto non sarà applicata nessuna maggiorazione.
Nel caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi potranno essere trasmessi all’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale competente, per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176/11° e 21° comma del Codice della Strada, per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore).
Per ulteriori informazioni, l’ufficio RMPP è a vostra disposizione tramite:
Numero verde ad addebito ripartito: 840 70 55 70
Email rmppa21@satapweb.it
COME PAGARE
- a mezzo bonifico postale IBAN IT15E0760101000000038675104 – BIC SWIFT BPPIITRRXXX – CIN E intestato a SATAP SPA-R.M.P.P. TRONCO A21 TO-PC (trascrivendo nella causale la targa veicolo e il numero mancato pagamento indicati);
- tramite conto corrente postale 38675104 intestato a SATAP SPA-R.M.P.P. TRONCO A21 TO-PC
VIA BONZANIGO 22 10144 TORINO (trascrivendo nella causale del bollettino la targa veicolo e il numero mancato pagamento indicati). - On line con Carta di credito (circuiti accettati: Visa, Mastercard, Postamat, Maestro) o Satispay
ACCORDO DI RECIPROCITÀ PER LA RISCOSSIONE DEI RAPPORTI DI MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO
E’ stato stipulato un accordo tra le elencate Concessionarie Autostradali per favorire la corresponsione dei Rapporti di Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP), che può essere effettuata sia in pista presidiata da esattore, sia presso uno dei Centri Servizi delle seguenti Concessionarie Autostradali:
• A4 Torino-Milano (SATAP A4)
• A5 Quincinetto-Aosta (SAV)
• A6 Torino-Savona (Autostrada dei Fiori)
• A7 Serravalle-Milano (Milano Serravalle Milano Tangenziali)
• A10 Savona-Ventimiglia-Confine di Stato (Concessioni del Tirreno)
• A11 Viareggio-Lucca (Concessioni del Tirreno)
• A12 Sestri Levante-Livorno (Concessioni del Tirreno)
• A21 Torino-Piacenza (SATAP A21)
• A21 Piacenza – Brescia (Autovia Padana)
• A32 Torino-Bardonecchia (SITAF)
• A33 Asti-Cuneo (Asti-Cuneo)
• A35 Brescia-Milano (BreBeMi)
• A50 Autostrada Tangenziale Ovest di Milano (Serravalle)
• A51 Autostrada Tangenziale Est di Milano (Serravalle)
• A52 Autostrada Tangenziale Nord di Milano (Serravalle)
• A58 Tangenziale Est Esterna di Milano (Tangenziale Esterna)
– Pagamento presso Piste Manuali ai caselli
In pista manuale potranno essere regolarizzati solo rapporti di mancato pagamento (RMPP) con data non superiore a 15 giorni rispetto a quella di emissione e con stazione di entrata definita. L’Esattore non potrà accettare pagamenti parziali.
Classi tariffarie
Il parco veicolare quindi viene suddiviso in cinque classi tariffarie: A – B – 3 – 4 – 5
Le tariffe unitarie chilometriche di competenza della Concessionaria vengono periodicamente aggiornate sulla base della formula revisionale che tiene conto del 70% del tasso di inflazione reale degli ultimi 12 mesi, nonché della remunerazione degli investimenti relativi alle nuove opere realizzate.
Classe A
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Motocicli.
2. Veicoli a 2 assi con altezza minore/uguale a m. 1,30 in corrispondenza del primo asse.
LEGGERI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Motocicli da 150 cc. ed oltre. Motocarrozzette da 250 cc. ed oltre.
Autovetture, Motocarri, Motofurgoni, Autofurgoni, Autocarri.
Classe B
Determinazione caratteristiche dei veicoli
Veicoli a 2 assi con altezza > m. 1,30 in corrispondenza del primo asse.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autobus, auto-caravan, autocarri.
Classe 3
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 3 assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autovetture con carrello o caravan ad un asse.
Autobus, autocarri, autoarticolati a 3 assi.
Classe 4
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 4 assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autovetture con carrello o caravan a due assi.
Autocarri, autoarticolati, autotreni a 4 assi.
Classe 5
Determinazione caratteristiche dei veicoli
1. Veicoli e convogli costruiti a 5 o più assi.
PESANTI
Esemplificazione figurativa
Esemplificazione descrittiva
Autoarticolati e autotreni a 5 o più assi.